Il diacono animatore del servizio




ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

Istituto Superiore di Scienze Religiose








Il diacono animatore del servizio alla luce
del motu proprio "Omnium in mentem"








Professoressa: Maria Eliana Pastor Ruiz
Studente: Mario Gaigher
Numero di matricola: 00009735
Elaborantum per il primo ciclo
Ardea, 26 gennaio 2012








____________________





____________________



Abbreviazioni e sigle (torna su)

AAS   Acta Apostolicae Sedis
AG   Decreto Ad gentes
CCC   Catechismo della Chiesa Cattolica
CEI   Conferenza Episcopale Italiana
CIC   Codex Iuris Canonici
CCEO   Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
CTI   Commissione teologica internazionale
LG   Costituzione dogmatica Lumen gentium
SC   Costituzione conciliare Sacrosantum concilium



____________________




Introduzione (torna su)

   In data 26 ottobre 2009 il Papa Benedetto XVI nella lettera apostolica motu proprio "Omnium in mentem" ha introdotto le modifiche ai canoni del codice di diritto canonico che si riferiscono ai sacri ministri (canoni 1008 e 1009) e al sacramento del matrimonio (canoni 1086, 1117 e 1124).
   Le modifiche introdotte ai canoni 1008 e 1009 si riferiscono in particolar modo alla funzione ministeriale dei diaconi ed è su quest'argomento che intendo svolgere il presente studio per capirne le motivazioni, e chiarirne per quanto possibile le ripercussioni sulla natura e identità del ministero diaconale sotto l'aspetto dell'animazione del servizio.
   Il presente studio dopo un'introduzione di presentazione percorre nel primo capitolo come e perché si è arrivati alla nuova formulazione dei canoni.
   Nel secondo capitolo illustro il dibattito emerso, mettendo a confronto le diverse opinioni, in merito alle modifiche apportate. Questo dibattito ha toccato temi delicati quali la sacramentalità e il carisma specifico del diaconato. Nel terzo capitolo approfondisco se e in che modo le modifiche apportate possano aver avuto delle conseguenze pratiche sul diacono come ministero di servizio.
   Nella conclusione, alla luce di quanto esposto, termino questo studio con alcune riflessioni e considerazioni sulla figura e ministero del diacono.


I. Ragioni delle modifiche apportate dal motu proprio (torna su)

1. Canoni a confronto tra vecchio e nuovo (torna su)

   Prima del motu proprio "Omnium in mentem" il canone 1008 dichiarava:

«Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare».


   Il canone 1009 era così definito:

«§ 1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.
§ 2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi».


   Questi due canoni sono così modificati:

Canone 1008:

«Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio».


Canone 1009:

«§ 1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.
§ 2. Vengono conferiti mediante l'imposizioni delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.
§ 3. Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità».


   Il motu proprio "Omnium in mentem", quindi, modifica il testo del canone 1008 che, con riferimento indistinto ai tre gradi dell'Ordine, non affermerà più che il sacramento conferisce la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, ma si limiterà ad affermare, in maniera più generica, che chi riceve l'Ordine Sacro è destinato a servire il popolo di Dio per un nuovo e peculiare titolo.
   Mons. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, nel presentare le modifiche apportate dal motu proprio, afferma che la distinzione esistente fra i tre gradi del sacramento dell'Ordine viene adesso ripresa nel canone 1009 con l'aggiunta di un terzo paragrafo nel quale viene precisato che il ministro costituito nell'Ordine dell'Episcopato o del Presbiterato riceve la missione e la facoltà di agire in persona di Cristo Capo, mentre i Diaconi ricevono l'abilitazione a servire il Popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della Parola e della Carità.
   La distinzione che si è voluta fare tra i sacri ministri è giusta in quanto la diaconia è svolta in nome di Cristo Servo e non in nome di Cristo Capo come afferma la LG 29.
   Come scrive il diacono Ferdinando Appiotti1, la difficoltà nasce nella possibile interpretazione della terminologia usata: i vescovi e presbiteri ricevono la "missione e la facoltà" di agire nella persona di Cristo Capo mentre i diaconi vengono semplicemente "abilitati" a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità. La traduzione latina è travisata. Il testo originale latino dice: "accipiunt diaconi vero vim popoli Dei serviendi". Ricevere la forza è meno di una missione ma certamente assai più di un semplice facoltà quindi alla parola "abilitati" viene dato il significato come più capaci di svolgere un compito ma comunque non in nome di Cristo Servo. Quello di non esplicitare nel CIC "in nome di Cristo Servo" può mettere in dubbio la sacramentalità e identità del diaconato che invece emergono limpidamente nella preghiera di ordinazione dove è richiamato il "carattere indelebile" che il Rito imprime nel consacrato diacono. La configurazione a Cristo attraverso l'ordinazione sacramentale avviene in modo tale che ogni ministro è immagine di Cristo sotto un determinato aspetto.
   L'affermazione riferita più direttamente alla sacramentalità del diaconato sicuramente rimane la LG 29 a, dove si dice che "sostenuti dalla grazia sacramentale" i diaconi esercitano la diaconia della Parola, della Liturgia e della Carità, e a tale affermazione può aggiungersi quanto scritto in AG 16 f, dove si auspica la restaurazione "dell'ordine diaconale come stato permanente" poiché "è bene che uomini che già esercitano un ministero veramente diaconale siano conformati e stabilizzati per mezzo dell'imposizione delle mani per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato". Inoltre Paolo VI inizia la sua lettera apostolica "Sacrum diaconatus" in questo modo: «Fin dal tempo degli Apostoli, la Chiesa cattolica ebbe in gran venerazione l'ordine sacro del diaconato».
   Come distinguere il carattere sacramentale del diaconato da quello del presbiterato?
   Il vescovo e il presbitero agiscono in persona Christi capitis. Nei testi conciliari però non è mai applicata questa frase al ministero diaconale. Questo linguaggio emerge nei documenti postconciliari. I teologi ne discutono con vigore la sua validità senza aver raggiunto una visione unanime.
   In genere, lo specifico del diaconato deve essere distinto dallo specifico dell'episcopato e del presbiterato. Una possibile via sarebbe forse di riconoscere lo specifico del diacono nel fatto che agisce in persona Christi Servi. Il diacono sarebbe allora l'icona del Cristo quale Servo dell'umanità intera come scritto nella LG 29 a, dove s'insegna che i diaconi ricevono l'imposizione delle mani «non per il sacerdozio, ma per il servizio».
   I due canoni enunciano sinteticamente alcuni principi teologici circa la natura e la finalità del sacramento dell'ordine, i suoi gradi essenziali, gli elementi costitutivi perciò le modifiche approvate nel motu proprio hanno aperto un dibattito intorno alla natura e identità del diacono, oggetto delle modifiche, che approfondirò nei capitoli successivi.

2. Modifica voluta da Giovanni Paolo II (torna su)

   Giovanni Paolo II con lettera apostolica del 15 agosto 1997, aveva promulgato l'edizione latina riveduta e corretta del CCC modificando il n. 875, per evitare di estendere al diaconato la facoltà di agere in persona Christi Capitis, che è invece riservata ai vescovi e ai presbiteri.

   Ecco come è formulato il n. 875:

«Da lui (Cristo) i vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà [la "sacra potestà"] di agire "in persona di Cristo Capo", i diaconi la forza di servire il popolo di Dio nella "diaconia" della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio».


   In seguito Giovanni Paolo II avvertì la necessità di apportare una modifica al seguente n. 1581:

«Questo sacramento configura a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Per mezzo dell'ordinazione si viene abilitati ad agire come rappresentanti di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re».


   La modifica riformulava il n. 1581 in questo modo:

«Questo sacramento configura a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Da lui i vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo capo della Chiesa, i diaconi invece sono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità».


   Questa modifica non divenne operativa perché non fu promulgata negli AAS. Inoltre dispose che a tale cambiamento si adeguassero i canoni del CIC. Il motu proprio di Benedetto XVI Omnium in mentem, del 26 ottobre 2009, modifica conformemente al predetto intento il testo dei canoni 1008 e 1009 per    riprendere adeguatamente la dottrina conciliare sui diaconi contenuta nella LG (n. 29).
   Probabilmente la decisione di rendere pubblica la modifica voluta da Giovanni Paolo II a distanza di molti anni potrebbe far pensare fosse opportuno un altro periodo di riflessione.

3. Il Diaconato nel Codice delle Chiese Orientali (torna su)

   Nei canoni 323 § 1; 325 e 743 del CCEO non si è resa necessaria alcuna modifica perché quando si riferisce ai ministri sacri, non adopera l'espressione "agire nella persona di Cristo Capo" in particolar modo nel canone 323 si afferma indistintamente che i ministri sacri partecipano alla missione e alla potestà di Cristo Pastore e nel canone 743 che essi partecipano in vari gradi, della funzione e della potestà ("munere et potestate") affidate da Cristo Signore ai suoi Apostoli, di annunciare il Vangelo e di pascere e santificare il popolo di Dio.
   Sembra, quindi, che la riserva della facoltà di agire in persona di Cristo Capo ai vescovi e ai presbiteri, ad esclusione dei diaconi debba essere intesa nel senso di escludere i diaconi dalla potestà di compiere il sacrificio eucaristico (e di rimettere i peccati) e di assumere, di conseguenza, ruoli di presidenza nella comunità cristiana, ma non nel senso di escludere i diaconi da una seppur limitata e subordinata partecipazione al munus pastorale di Cristo, affidato agli apostoli e da questi trasmesso ai vescovi, loro successori2.
   Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica Pastores dabo vobis al n. 22, nella figura di Cristo Pastore vede la sintesi di "Cristo Capo e servo".
   Desidero qui riprendere direttamente la citazione.

«L'immagine di Gesù Cristo Pastore della Chiesa, suo gregge, riprende e ripropone, con nuove e più suggestive sfumature, gli stessi contenuti di quella di Gesù Cristo Capo e servo».


   Credo quindi che anche per il CCEO si proponga il problema dell'utilizzazione di alcune categorie per designare complessivamente il ministero ordinato, che risultano tuttavia problematiche se applicate anche al diaconato, come avviene per l'espressione "Pastore" strettamente connessa con quella di "Capo".


II. Pareri a confronto sulle modifiche apportate (torna su)

1. Sacramentalità del diaconato (torna su)

   La diversità del diaconato dall'episcopato e dal presbiterato, evidenziata dalle modifiche introdotte, potrebbe offrire nuovi spunti a chi nega la sua dimensione sacramentale e propone di considerare i diaconi semplici battezzati, ai quali sono affidati ministeri particolari3. Quale opinione preferire è fondamentale per capire l'identità teologica ed ecclesiale del diaconato. Vi sono al riguardo due diverse opinioni teologiche. La maggioranza dei teologi ritiene il diaconato, una realtà sacramentale come il presbiterato e l'episcopato pur nella diversità delle funzioni e poteri attribuiti mediante l'ordinazione. Essi considerano il diaconato come parte integrante del ministero di successione apostolica secondo il n. 1536 del CCC:

«L'Ordine è il sacramento grazie al quale la missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa sino alla fine dei tempi: è, dunque, il sacramento del ministero apostolico. Comporta tre gradi: l'Episcopato, il presbiterato e il diaconato».


   Quanto detto è in linea con la LG n. 28 dove il diaconato è considerato uno dei tre gradi dell'unico sacramento dell'Ordine. Altri teologi pensano invece che il diaconato non sia una realtà sacramentale, essendo qualitativamente distinto dal presbiterato e dall'episcopato, per cui «il ministero apostolico dovrebbe essere limitato ai "sacerdoti" (vescovi e presbiteri), mentre i diaconi farebbero parte del ministero "ecclesiastico" e dovrebbero essere considerati, di conseguenza, come collaboratori ausiliari del ministero di successione apostolica, del quale, a rigore, non sarebbero parte integrante». Il canonista J. Beyer fu uno dei più noti tra chi nutrì dubbi nei confronti della sacramentalità del diaconato sia prima sia dopo il Concilio Vaticano II4. La costituzione Sacramentum Ordinis di Pio XII, attribuisce l'espressione "ordini sacri" ai tre ordini in quanto a materia (l'imposizione delle mani) e la forma (l'invocazione dello Spirito Santo nella preghiera consacratoria) per cui molti teologi sostengono la sacramentalità. Beyer sostiene invece che Pio XII voleva solamente chiarire la relazione tra i riti principali (imposizione delle mani e invocazione dello Spirito Santo) e quelli supplementari (consegna degli strumenti: vangelo, patena ecc.) per stabilire quali riti siano essenziali per il valido conferimento. Beyer studiò anche gli atti conciliari e a sostegno della sua idea evidenzia come i Padri Conciliari non furono unanimi riguardo alla questione della sacramentalità del diaconato e dell'opportunità e necessità di restaurare il diaconato permanente. Inoltre afferma che quando si parla di "ordine" s'intende quello gerarchico nel quale è incluso il diaconato, non "ordine sacerdotale"; il diaconato non è istituito per il sacerdozio. Secondo Beyer, il Vaticano II trattando del diaconato non l'ha inserito nel contesto dei "tria numera" come per i vescovi e i presbiteri ma nel contesto del sacerdozio comune dei fedeli mettendo in dubbio l'indole sacramentale in quanto sacerdotale. Ultima considerazione del noto canonista è che se è vero che sono pochi coloro che negano la sacramentalità del diaconato, sono molti comunque che non si oppongono a questa tesi. Secondo Beyer quindi per assicurare la natura sacramentale del diaconato non basta né l'opinione maggioritaria dei teologi, né la sola imposizione delle mani, né la sola descrizione del rito di ordinazione. Credo invece che proprio dalla preghiera di ordinazione si può approfondire la sacramentalità del diaconato. La liturgia, culmine e fonte della vita della Chiesa (SC 10), presuppone, esprime, esplicita, fa vivere, fortifica la fede nei credenti e ha un valore insostituibile per la catechesi e la riflessione teologica. I contenuti sono tramandati dagli apostoli, in tutto il mondo in ogni Chiesa Cattolica, pertanto non si può parlare della sacramentalità del diaconato senza un'attenta lettura del rito di ordinazione. La preghiera di ordinazione richiama più volte e in forme diverse il "carattere indelebile" che il Rito imprime nel "consacrato/diacono. Nel momento invocativo dell'effusione dello Spirito sul candidato, la preghiera di ordinazione diaconale è "una vera e propria consacrazione di ordine sacramentale". Tutta la preghiera di ordinazione è la "forma" del sacramento dell'Ordine nel grado in cui viene conferito. Nella preghiera di ordinazione, dunque, il dono dello Spirito invocato sul candidato è differente da quello ricevuto da ogni credente col Battesimo e con la Cresima: esso opera in lui una trasformazione, rendendolo soprannaturalmente somigliante a Cristo Servo e capace di rappresentarlo sacramentalmente nella Chiesa al cui servizio egli porrà tutto il suo essere e nel mondo dove egli sarà segno visibile della "diakonia" del Signore. La configurazione a Cristo attraverso l'ordinazione sacramentale avviene in modo tale che ogni ministro è immagine di Cristo sotto un determinato aspetto. L'inclusione del diacono nel Ministero ordinato, si colloca nella partecipazione propria alla sacramentalità dell'episcopato, il quale racchiude la pienezza del Sacramento dell'Ordine (LG 21), pienezza che solo questo ministero può trasmettere al presbitero e al diacono. Anche se la partecipazione sacramentale del diaconato al ministero del Vescovo è diversa da quella del presbiterato, è tuttavia pienamente reale ed ha un suo "proprium", una sua specificità: essa si configura, infatti, come "assistenza" ai vescovi e ai presbiteri e come "servizio insostituibile" all'intera comunità ecclesiale. La formula conciliare (LG 29) secondo la quale le mani ai diaconi sono imposte non per il sacerdozio, ma per il ministero è quello di evidenziare che al diacono non spetta la presidenza dell'Eucaristia e l'assoluzione sacramentale ma un "servizio" che ha uno stretto legame al sacerdozio ministeriale del Vescovo e dei Presbiteri e si congiunge al sacerdozio comune di tutti i fedeli. Una diakonia che ha la sua fonte e il suo culmine nel servizio al banchetto della Parola e dell'Eucaristia e con il servizio ai poveri.

2. Lo specifico carisma del diaconato (torna su)

   Il motu proprio "Omnium in mentem" ha inteso riservare nell'ambito del ministero ordinato la rappresentazione di Cristo Capo solo al vescovo e al presbitero mentre al diacono è riservata la promozione della diaconia nell'ambito della liturgia, della parola e della carità. L'espressione «in persona Christi [Capitis]» nei testi del Vaticano II non è mai applicata esplicitamente alle funzioni del ministero diaconale. La CTI il 30 settembre del 2002 emise il documento "Il diaconato: evoluzione e prospettive" in cui si constava che oggi, molti teologi sono orientati ad applicare l'espressione «in persona Christi [Capitis]» all'insieme del sacramento dell'ordine, in quanto partecipazione specifica al triplice «munus» di Cristo, quindi anche il diacono agisce «in persona Christi [Capitis]». Tale orientamento è coerente con la sacramentalità ed è supportato da alcuni documenti postconciliari. Altri teologi invece riservano l'espressione «in persona Christi [Capitis]» alle sole funzioni «sacerdotali», specialmente quelle di presiedere e di consacrare l'Eucaristia, per questo motivo non la applicano al diacono.
   L'animazione del servizio è l'aspetto che unifica i diversi ministeri e, in particolare, i ministri ordinati, la cui funzione è quella di «rendere idonei i fratelli all'esercizio della diaconia» (Ef 4,12). Questo vuol dire che l'animazione della diaconia del popolo di Dio è suo carisma specifico ma non esclusivo. Il diacono, infatti, si consacra a stimolare il servizio di tutti. Le diverse modalità di animazione della diaconia, allora, non sono "fratturabili" con distinzioni nette di competenze, ma sono piuttosto "sottolineature" che determinano ciò che è proprio ed essenziale per ciascun ministero. Bisogna cogliere con precisione i profili e le competenze dei singoli gradi dell'Ordine, verificando soprattutto come presbiterato e diaconato si raccordino al ministero del vescovo, nel quale risiede e si manifesta nel più alto grado l'esercizio dei tria munera emerse dalla LG (n. 29): insegnare, santificare, guidare. Infatti, «Il diacono nel suo grado personifica Cristo servo del Padre, partecipando alla triplice funzione del Sacramento dell'Ordine: è Maestro, in quanto proclama e illustra la Parola di Dio; è Santificatore, in quanto amministra il sacramento del Battesimo, dell'Eucaristia e i Sacramentali; è Guida, in quanto è animatore di comunità o settori della vita ecclesiale. I diaconi quindi attraverso la grazia particolare che deriva dal sacramento dell'Ordine sono chiamati a suscitare nei fedeli l'atteggiamento di servizio e animare il servizio affinché sia concretamente presente e operante, la diaconia di Cristo nella Chiesa.
   Il presbitero, pertanto, potrà esercitare in special modo il suo ministero di guida spirituale, se lascerà ai diaconi, e ai laici da essi animati, l'esecuzione dei diversi servizi, per dedicarsi al discernimento e all'armonizzazione dei diversi carismi e ministeri5.
   Nei documenti più recenti notiamo un accentuare l'aspetto di «servizio» e nel vedere nella rappresentazione di Cristo «Servo» la caratteristica propria o un elemento particolarmente distintivo del diaconato. Sappiamo bene come il servizio sia fondamentale per ogni ministero ordinato e la domanda che ci si pone è come sia possibile separare «essere capo» e «servizio» nella rappresentazione di Cristo. Lui, il Signore, è insieme il Servo supremo e il servo di tutti. I ministeri del vescovo e del prete, proprio nella loro funzione di presidenza e di rappresentazione di Cristo Capo, Pastore e Sposo della Chiesa, rendono visibile anche Cristo Servo e richiedono di essere esercitati come servizi. Certamente il servizio nel ministero diaconale ha un'importanza preponderante e una densità particolare ma conviene tenere conto dell'unità della persona di Cristo e dell'unità del sacramento dell'ordine e del carattere simbolico dei termini rappresentativi (capo, servo, pastore, sposo). Pertanto in ogni suo grado il ministero ordinato è a modo proprio ministero della comunione, dell'unità e, così appunto, della presidenza.
   Guardando alla liturgia troviamo anche per i diaconi un compito di presidenza. Infatti, nelle Premesse al Rito di ordinazione dei diaconi (n. 192) viene così riportato: «Spetta al diacono presiedere il culto e le preghiere dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere il rito del funerale e della sepoltura». Inoltre troviamo questo ruolo di presidenza nelle celebrazioni domenicali in assenza di presbitero. Nei Principi e Norme per la celebrazione della Liturgia delle Ore al cap. I § IV, n. 23, è così riportato: «È compito di coloro che sono insigniti dell'Ordine sacro o che hanno ricevuto, una particolare missione canonica indire e dirigere la preghiera della comunità», e ancora, quando indicano come deve svolgersi la preghiera delle Lodi e del Vespro, in conclusione si afferma: «Quindi, se presiede un sacerdote o un diacono, questi congeda il popolo con il saluto: "Il Signore sia con voi" e la benedizione, come nella Messa, seguita dall'invito: "Andate in pace", R. "Rendiamo grazie a Dio"». Nelle Premesse Generali del Rito del Matrimonio, inoltre, viene così riportato: «Anche il diacono, ricevuta la facoltà dal parroco o dall'Ordinario del luogo, può presiedere la celebrazione del sacramento, non esclusa la benedizione nuziale».

3. Diacono "permanente" e diacono "transeunte" (torna su)

   Nel dibattito post conciliare sul diaconato è un uso consolidato, l'utilizzo dell'aggettivo "permanente" accanto al sostantivo "Diacono". Questo termine fa venire il legittimo sospetto che più che al ristabilimento autentico del diaconato, per una altrettanto autentica ricezione del Concilio, siamo ancora ad una accezione del diaconato come applicazione, a tempo indeterminato, del diaconato "transeunte" proprio dei presbiteri. Spesso si domanda al diacono se è permanente o transeunte quasi a creare una differenziazione all'interno dello stesso Ordine Sacro. Questo ministero vene esercitato nell'arco temporale di pochi mesi, appunto "transeunte", per coloro che si preparano al sacerdozio, quasi fosse un periodo di prova ed inoltre con funzioni prevalentemente liturgiche. Questo modo di vedere il diaconato porta a volte a sminuire la portata e il significato pastorale della riforma voluta dal Concilio Vaticano II, per ovviare a questo si può pensare all'ipotesi di eliminare il diaconato permanente cioè che i seminaristi possano ottenere direttamente l'ordinazione presbiterale.
   Il CCC usa l'aggettivo "permanente" solo per citare la LG 29 e ha due paragrafi dedicati alla parola "diaconia".
   Il 1569 dove i diaconi stanno "In un grado inferiore della gerarchia" e ai quali "soltanto il Vescovo impone le mani […] significando così che il diacono è legato in modo speciale al vescovo" e il 1588 riguardante la grazia sacramentale "forza necessaria […] per la 'diaconia' della Liturgia, della Parola e della carità, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio". Grado inferiore dunque ma nell'orizzonte della comunione. A volte c'è la tendenza a far prevalere l'aspetto "grado inferiore" in una concezione "scalare" dei gradi dell'Ordine mentre dovrebbe prevalere la logica della differenza complementare e non della subordinazione. Secondo la LG 21 l'episcopato è "pienezza del sacramento dell'Ordine"; presbiterato e diaconato sono due ministeri distinti; due modalità differenti e convergenti ("le braccia" del Vescovo) per condividere quella pienezza e contribuire a realizzarla nella prassi della vita della Chiesa. In sintesi: nessuno dei tre gradi dell'Ordine può fare a meno degli altri due perché solamente insieme rappresentano Cristo Servo di Jahvè, sommo sacerdote, Pastore, Sposo, Maestro.


III. Conseguenze pratiche nel diaconato come ministero di servizio (torna su)

1. Aspetti di carattere pratico derivati dal motu proprio (torna su)

   In seguito alla promulgazione del motu proprio "Omnium in mentem" di Benedetto XVI lo statuto giuridico del diacono non subisce mutamenti sostanziali. Il Codice di diritto canonico definisce diritti e doveri del diacono che il Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti del 22 febbraio 1998 ai numeri 1-21 e 22-42 descrive con abbondanza di riferimenti normativi. Ciò non significa che sia completamente definito il profilo teologico, e quindi giuridico, del diacono. L'articolo di Brugnotto6 richiama alcuni aspetti che il motu proprio, in qualche modo, chiarifica. Si possono richiamare in particolare i seguenti punti.

1) La celebrazione del sacramento dell'unzione degli infermi.
   Dichiarando che il diacono, in forza dell'ordinazione ricevuta, non è abilitato a compiere azioni in persona di Cristo Capo, si conferma la sua esclusione dalla possibilità di amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi in relazione con la dipendenza di detto sacramento con il perdono dei peccati e la degna recezione dell'Eucarestia.

2) L'attribuzione dell'ufficio di cappellano ospedaliero.
   L'impegno dei diaconi nella pastorale sanitaria ha portato alcuni vescovi a chiedersi se sia possibile attribuire l'ufficio di cappellano ospedaliero ad un diacono. Infatti, soprattutto laddove esiste una riduzione consistente del numero dei sacerdoti, tra le realtà che restano prive di un adeguato servizio, vi è quello della cura pastorale negli ospedali. La stessa questione si pone in altre realtà costituite canonicamente come cappellanie, ad esempio quelle universitarie o quelle che si assumono la cura pastorale degli immigrati (cappellanie etniche).
   I canoni 564-572, concernenti i cappellani, evidenziano che con tale ufficio si fa riferimento al «sacerdote cui viene affidata in modo stabile la cura pastorale» (canone 564); inoltre, comportando la piena cura d'anime (cfr per esempio il canone 566, che tratta dell'ascolto delle confessioni), «non può essere conferito validamente a colui che non è ancora stato ordinato sacerdote» (canone 150). Un'eventuale nomina sarebbe dunque invalida, non soltanto illecita. Con specifico riferimento alla situazione italiana, l'art. 11§ 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense prescrive che la cura pastorale di determinate categorie di fedeli (ad es. degenti negli ospedali, migranti, i detenuti in istituti di prevenzione e di pena) «è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica».

3) L'esercizio della cura pastorale secondo il canone 517 § 2.
   Il canone 517 § 2 prevede che il Vescovo, quando a causa della scarsità dei sacerdoti non possa nominare alcun parroco, affidi ad altre persone, non presbiteri o vescovi, una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale. Elenca tre possibilità: diacono, persona non insignita del carattere sacerdotale, comunità di persone. Ci si è chiesti se il canone elenchi per primi i diaconi per prescriverne la precedenza nella scelta del Vescovo così che, se ne ha la possibilità, innanzitutto incarichi loro. Questo canone viene esplicitato meglio al n. 22 del Direttorio:

«Il diacono, infatti, è maestro, in quanto proclama ed illustra la parola di Dio; è santificatore, in quanto amministra il sacramento del battesimo, dell'Eucarestia e i sacramentali, partecipa alla celebrazione della santa Messa, in veste di 'ministro del Sangue', conserva e distribuisce l'Eucarestia; è guida, in quanto è animatore di comunità o di settori della vita ecclesiale».


   Quanto sopra richiama testualmente un discorso di Giovanni Paolo II ai diaconi permanenti del 16 marzo 1985.

4) Il gruppo diaconale presente in una Diocesi.
   Il presbitero, con l'ordinazione, entra a far parte di una peculiare comunità, chiamata "presbiterio"; secondo quando affermato dalla costituzione dogmatica LG al n. 28. Essendo il consiglio presbiterale «un gruppo di sacerdoti, […] rappresentando il presbiterio» (canone 495 § 1), ne consegue che i diaconi non ne fanno parte, come non possono essere membri di quegli istituti che per natura propria sono espressione del presbiterio, primo tra tutti il consiglio presbiterale.
   Ci si può chiedere se essi costituiscano un "peculiare collegio". Il Direttorio, evidenziando il legame di "fraternità sacramentale" tra i diaconi, fa emergere che le caratteristiche della fraternità diaconale devono essere ricondotte al gruppo dei diaconi con a capo il Vescovo, per il cui ministero sono stati ordinati, pur non partecipando al suo ministero sacerdotale.
   A questo proposito risulta del tutto inopportuno indicare il gruppo dei diaconi con a capo il Vescovo mediante il termine "diakonerio" che richiama, non senza qualche ambiguità, la realtà del "presbiterio". Più adeguata sembra l'espressione "comunità diaconale" anche se con essa deve intendersi sempre il legame sorto con l'ordinazione di ciascun diacono con il vescovo e perciò anche tra diaconi.
   Considerazioni di altro genere si potrebbero fare riguardo alle riunioni che il vicario foraneo organizza per i chierici del vicariato foraneo cui è preposto. Il vicario foraneo è incaricato di curare la condotta di vita, la formazione e la spiritualità dei chierici (canone 555), per cui potrebbe prevedere periodiche riunioni di tutti i chierici, compresi i diaconi, da lui presiedute.
   Si tenga tuttavia presente che è altrettanto legittimo che il Vescovo riservi ai soli sacerdoti quelle riunioni vicariali che hanno per oggetto la promozione e il coordinamento dell'«attività pastorale comune nell'ambito del vicariato» (canone 555 §1).

5) Alcune attenzioni di carattere liturgico.
   Il mutamento normativo introdotto nel Codice sul diaconato implica una maggiore attenzione nell'utilizzo del Pontificale per evitare possibili fraintendimenti. Ad esempio nel rito di ammissione all'ordine sacro vi sono espressioni che richiamano al ministero sacerdotale, queste non si possono applicare qualora nella celebrazione vi siano candidati al diaconato permanente.

2. Ministerialità specifica del diacono (torna su)

   La restaurazione del diaconato permanente, promossa dal concilio Vaticano II, ha comportato la ricerca di uno spazio ministeriale nuovo per i diaconi. Il ministero del diacono, da un lato non deve ridursi a una semplice supplenza del presbitero, dall'altro non deve neppure soffocare la ministerialità dei laici. La sua specificità va vista proprio nel suo collocarsi tra il sacerdozio ministeriale del vescovo e dei presbiteri e il sacerdozio comune dei fedeli laici, facendosi promotore della partecipazione di questi ultimi alla comunione ecclesiale, che si realizza pienamente nella celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo o dal presbitero.
   Il ripristino del diaconato permanente è consapevolezza, per la Chiesa, di accogliere un dono dello Spirito e offrire così un'immagine più completa di sé nonché rispondente al disegno di Cristo ed anche più adeguata a una società che ha bisogno di fermentazione evangelica e caritativa nei piccoli gruppi, nei quartieri e nei caseggiati (crf CEI, "Evangelizzazione e ministeri", 1977 ).
   Quanto ai compiti dei diaconi al primo posto c'è "l'annunzio del Vangelo": il diacono è il primo animatore di un'evangelizzazione capillare e diffusa; al fine di raggiungere ogni persona nel suo ambiente naturale di vita; soprattutto in ordine all'evangelizzazione dei lontani e alla guida delle varie comunità domestiche. Quanto all'Eucaristia dove "la Chiesa si costituisce come agape", "è specifico ministero del diacono trasformare tale comunione misterica in servizio fraterno di carità, particolarmente verso i poveri e bisognosi" (cfr CEI, "La restaurazione del diaconato permanente in Italia", 1971). Infine la collocazione del diacono è "vivere nel tessuto dell'umanità per fermentarla in quanto chiamato a suscitare e animare" i vari ministeri sia istituiti che, di fatto, in stretta dipendenza dal Vescovo e in collaborazione con il presbiterio diocesano.
   I documenti del Magistero contengono indicazioni dettagliate circa le funzioni che il diacono può svolgere in ordine all'evangelizzazione, alla liturgia e alla carità, ma esse da sole non configurano il ministero del diacono perché molte di queste funzioni già spettano al presbitero, mentre altre possono essere svolte anche dai laici per cui è importante determinare, da un punto di vista canonico, il ministero del diacono. Per determinare il ministero del diacono si può partire dai modi concreti in cui sono esercitate le funzioni affidate ai diaconi nelle Chiese locali e da lì, si possono tracciare le figure ministeriali tipiche del diaconato permanente che potrebbero avere una precisa determinazione canonica.
   Così è stato per il ministero del presbitero, che nel corso dei secoli ha assunto alcune configurazioni tipiche (ministero del parroco e del vicario parrocchiale) in cui esprime la specifica ministerialità.
   La necessità di arrivare a una determinazione più precisa del ministero diaconale è andata progressivamente maturando, man mano che dai principi teologici si scendeva alla concreta sperimentazione ecclesiale. Nel motu proprio Sacrum diaconatus ordinem troviamo solo un elenco di funzioni che i diaconi possono esercitare mentre nel documento CEI "La restaurazione del diaconato permanente in Italia" si parla di una funzione specifica da assegnare ai singoli diaconi:

«Ad ogni vescovo, quale supremo responsabile della pastorale diocesana, viene lasciata la decisione circa l'utilità concreta dei diaconi nella sua diocesi e circa la funzione specifica da assegnare ad essi»7.


   Indicazioni più precise troviamo negli Orientamenti e norme per il diaconato permanente in Italia. Innanzitutto il documento CEI parla di una pluralità di modalità ministeriali: «[...] come confermano anche sia l'antica sia la più recente esperienza ecclesiale, sono le varie situazioni in atto nelle Chiese a suggerire i diversi modelli di esercizio del ministero diaconale»8.
Il discorso viene ripreso anche in un altro passo dello stesso documento, in cui si chiede che il ministero diaconale si configuri in modo tale da rispondere alle sfide che lo Spirito Santo e i segni dei tempi pongono alla missione della Chiesa:

«Nella multiforme ricchezza del dono ricevuto, che li destina alle varie attività del servizio della Parola, del sacramento e della carità, il ministero dei diaconi deve rimanere aperto alle sollecitazioni che dallo Spirito e dai segni dei tempi vengono alla Chiesa e alla sua missione»9.


   Gli Orientamenti e norme della CEI parlano poi di un «mandato» con cui ilvescovo affida uno specifico compito ministeriale ai singoli diaconi permanenti:

«Al diacono può essere affidato un compito specifico nella cura pastorale di una parrocchia, secondo il mandato e le disposizioni del vescovo […]. Il vescovo, nell'affidare il mandato, tenga conto delle necessità della diocesi e anche della condizione familiare e professionale del diacono»10.


   L'importanza di tale mandato risalta se facciamo riferimento a quanto avviene per i presbiteri: i decreti di nomina di un presbitero all'ufficio di parroco o di vicario parrocchiale non fanno altro che affidare al singolo un compito ministeriale già definito, che comporta una serie di diritti e doveri ben precisi. Eventuali determinazioni ulteriori servono per precisare e risolvere situazioni particolari, ma non mutano la sostanza del ministero affidato. Nel caso invece dei diaconi permanenti, l'esperienza non è ancora giunta al punto di individuare alcune figure ministeriali tipiche, per cui è essenziale che nelle singole Chiese particolari il vescovo, attraverso il mandato, orienti e promuova la sperimentazione di alcune forme di ministero tipicamente diaconale, che, verificate sul campo e arricchite dal contributo dell'esperienza, possano entrare a far parte della tradizione pastorale della diocesi.
   La necessità di un atto del vescovo, che determini ambiti e modalità di esercizio del ministero diaconale, può risultare anche considerando i canoni 145; 129; 274 § 1, riguardanti l'ufficio ecclesiastico. Ogni ministro sacro è ordinato per l'utilità della Chiesa can. 1025 § 2, pertanto egli deve accettare e adempiere l'incarico affidatogli dal vescovo, come prescrive il can. 274 § 2. Ne consegue però anche il dovere del vescovo di precisare l'ambito in cui svolgerà il suo ministero attraverso il conferimento di un ufficio ai sensi del can. 145 oppure con l'affidamento di un altro incarico pastorale.
   Va rilevato che un atto formale con cui il vescovo affida degli incarichi stabili a servizio del popolo di Dio è di grande importanza per evidenziare il carattere sacramentale del ministero diaconale. Ciò che lo distingue, infatti, dalla ministerialità dei fedeli laici non sono le funzioni, molte delle quali possono essere svolte anche da questi ultimi, ma è la capacità di rappresentare, in forma sacramentale, il Cristo Servo di fronte alla comunità.
   I compiti che possono essere affidati ai diaconi solitamente vengono raggruppati attorno alle tre diaconie riconosciute: liturgia, Parola e carità come dice la LG (n. 29), ma ciò che rende particolarmente caratterizzante il ministero diaconale, è "il servizio della carità".
   La forma più diffusa di ministero diaconale è quella del servizio pastorale all'interno di una parrocchia. Il diacono che presta il suo ministero nella cura pastorale di una parrocchia, viene definito nei decreti di nomina «collaboratore pastorale». In molti casi tali decreti non si limitano a una nomina generica, ma precisano i contenuti del servizio del diacono «collaboratore pastorale».
   Altra forma di servizio pastorale del diacono può essere all'interno di "unità pastorali" (unione di più parrocchie), non soltanto come una risposta al problema della diminuzione del numero dei presbiteri, ma anche per una rinnovata azione pastorale, centrata non più sul solo ministero del presbitero, ma su un'articolata presenza di ministeri ordinati, ministeri laicali tra i quali un posto particolare viene riservato al diaconato.
   La norma del canone 517 § 2 è un tentativo di delineare, all'interno del ministero pastorale parrocchiale, un ufficio tipicamente (anche se non esclusivamente) diaconale. Questa norma riserva al presbitero il compito della presidenza della comunità, configurando per il diacono e per altri soggetti ministeriali una forma stabile e giuridicamente riconosciuta di partecipazione alla cura pastorale. In tal modo può essere superata la tentazione di ricorrere al diacono permanente per funzioni di semplice supplenza del presbitero. L'applicazione di questa nuova forma del ministero parrocchiale, non più incentrata come nel passato esclusivamente sul presbitero, ma aperta alla compresenza e collaborazione di presbitero e diacono, apre la strada alla comprensione autentica della dimensione pastorale del diaconato.
   All'interno di una Chiesa particolare molti uffici ecclesiastici possono essere affidati a un diacono. Criterio per l'impegno di un diacono in un incarico diocesano non deve essere la non disponibilità di un presbitero, per cui si devono individuare i settori e le modalità d'impegno che sono maggiormente consone alla specificità diaconale quali i settori della carità e dell'amministrazione dei beni della Chiesa. Una maggiore attenzione allo specifico diaconale si ha nei casi in cui il mandato riguarda l'animazione della carità verso i poveri e gli ammalati. E' prassi, nei decreti di nomina, accompagnare l'impegno in una struttura diocesana col riferimento a una concreta comunità parrocchiale, in cui il diacono deve essere inserito ed esercitare le sue funzioni diaconali poiché l'impegno in un servizio diocesano, non deve esimere il diacono dal partecipare alla vita di una concreta comunità parrocchiale.

3. Spiritualità di servizio (torna su)

   La preghiera di ordinazione diaconale esplicita in maniera chiara il significato fondamentale della diaconia ministeriale, che è quella del servizio. Il diacono è chiamato ad essere presenza e segno del Signore Gesù Servo del Padre, il quale non venne per essere servito ma per servire. La spiritualità del diacono è essenzialmente in modo radicale una spiritualità di servizio. Nel motu proprio "Ad pascendum" Paolo VI dice appunto che il diacono è "animatore del servizio, ossia della diaconia della Chiesa, presso le comunità cristiane locali, segno e sacramento dello stesso Cristo Signore, il quale non venne per essere servito, ma per servire". Questa dimensione è denominatore comune di tutti i ministeri nella Chiesa, ma per il diacono essa è lo specifico.
   Dalle premesse al Rito di ordinazione possiamo cogliere non solo che lo Spirito Santo è il principio fontale dei Ministeri ordinati nella Chiesa, ma anche come il diacono sia configurato a Cristo Servo: «è la diaconia del Cristo il principio costitutivo ed esemplare dei Ministeri ordinati; ad essa si richiamano le significative immagini che esprimono la missione affidata dal Padre al Verbo fatto uomo. Esse illuminano la precisa fisionomia della missione e della vita del Popolo di Dio e la prospettiva essenziale dei ministeri e della spiritualità che li anima» (Premesse, I). L'aspetto proprio e specifico della missione del diacono è dunque quello del servizio, egli è l'immagine della diaconia stessa del Cristo Signore.
   Se questa ministerialità è di tutta la Chiesa nel suo insieme e dei singoli ministeri nella loro specificità, i diaconi sono "espressione e animazione" particolare, così com'è sottolineato dalla preghiera di ordinazione nella quale emerge la caratterizzazione teologia ed ecclesiologia del ministero diaconale: «Sia immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito, ma per servire».
   Occorre guardarsi dal considerare il servizio cristiano unicamente come un'attività, umana di assistenza. La diaconia di Cristo è una partecipazione, diffusa nella chiesa, per grazia dello Spirito santo, dell'atteggiamento di Cristo, il servo umiliato e sofferente che prende su di sé il peccato e la miseria umana, che si china affettuoso su ogni concreto bisogno, che s'immola fino a dare la vita, testimoniando il suo amore fino al «segno supremo». Il servizio cristiano, come partecipazione al servizio di Cristo, ha un'efficacia salvifica e sanante. Cristo infatti, portando fino in fondo la logica dell'incarnazione, si è fatto servo, anzi «schiavo» (Fil 2,7) per salvare dal di dentro la situazione di schiavitù in cui il peccato e il potere pongono l'umanità.


Conclusioni (torna su)

   Abbiamo visto esperienze molto diverse, ed è difficile caratterizzare l'insieme del ministero diaconale con compiti che sarebbero esclusivi del diacono a causa della tradizione ecclesiale che è tutt'altro che chiara (sono passati diversi secoli di disuso del diaconato come grado permanente). Il Vaticano II consapevole di questa difficoltà ha espresso tra le ragioni per ristabilire «il diaconato come stato di vita permanente» quello di fortificare «con l'imposizione delle mani trasmessa dagli apostoli» e unire più strettamente all'altare «uomini che svolgano un ministero veramente diaconale, o predicando la Parola di Dio, o governando in nome del parroco e del vescovo comunità cristiane distanti, o esercitando la carità nelle opere sociali o caritative» (crf AG, n. 16 f). Conseguentemente possiamo dire che, per caratterizzare il diaconato, si deve considerare l'aspetto dell'essere stesso del diacono e non nell'aspetto del fare. Ciò che essi sono costituisce l'originalità di ciò che fanno.
   La prospettiva è e rimane comunque la configurazione a Cristo-Servo. Esso può guidare i pastori nella scelta dei compiti affidati al diacono. Si dovranno privilegiare allora quei compiti che mostrano meglio questa caratteristica del diaconato. Servizio ai poveri e agli oppressi, non come semplice assistenza. Servizio a coloro che sono sulla soglia della Chiesa e che bisogna condurre all'Eucaristia.
   Nei Paesi dell'America Latina, profondamente segnati da enormi sacche di povertà fra la popolazione, tale prospettiva è molto presente nel pensiero dei responsabili della formazione dei diaconi e si vede svilupparsi tra i diaconi una spiritualità e una pastorale del «servizio della carità». Le esperienze latinoamericane evidenziano un dato comune circa la necessità di una formazione diaconale che prepari il diacono a "vivere" tra la gente portando a tutti la diaconia di Cristo-Servo che va a completare l'arco della sua missione evangelizzatrice. Desidero finire con il CCC che al n. 1554 cita sant'Ignazio di Antiochia:

«Tutti riveriscano i diaconi come Gesù Cristo, come pure il vescovo, che è l'immagine del Padre e i presbiteri come il senato di Dio e come l'assemblea degli apostoli: senza di loro non si può parlare di Chiesa».





Bibliografia (torna su)

AUTORI VARI, Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992.
AUTORI VARI, Tutti i documenti del Concilio Vaticano II, Editrice Massimo, Roma 1976.
AUTORI VARI, Liturgia delle ore, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1981.
AUTORI VARI, Quaderni di diritto ecclesiale 2 (2007), Ancora Editrice, Milano 2007.
AUTORI VARI, Quaderni di diritto ecclesiale 2 (2011), Ancora Editrice, Milano 2011.
AUTORI VARI, Il diaconato in Italia 161 (2010), Comunità del diaconato, Reggio Emilia 2010.
PETROLINO E., Enchiridion sul diaconato, Le fonti e i documenti ufficiali della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.



Note (torna su)

1 Cfr. F. APPIOTTI, «Vecchio e nuovo a confronto», Il diaconato in Italia 161 (2010), Comunità del diaconato, Reggio Emilia, 2011, 25.
2 Cfr. CORONELLI, R., «Il diaconato alla luce delle modifiche apportate al Codice dal motu proprio Omnium in mentem», Quaderni di diritto ecclesiale n. 2 (2011), Ancora Editrice, Milano, 2011, 154.
3 Cfr. A. LONGHITANO, «Come leggere il Motu proprio», Il diaconato in Italia, 161 (2010), Comunità del diaconato, Reggio Emilia, 2010, 27.
4 Cfr.TIZIANO VANZETTO, «Il diaconato secondo il pensiero di Jean B. Beyer, S.I», QDE n. 2 (2011), Ancora Editrice, Milano, 2011, 132-141.
5 PETROLINO E., Enchiridion sul diaconato, «La restaurazione del diaconato permanente in Italia, n. 18», Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, 475.
6 Cfr. BRUGNOTTO, G, «Alcune conseguenze pratiche per il diaconato permanente dal motu proprio Omnium in mentem», Quaderni di diritto ecclesiale n. 2 (2011), Ancora Editrice, Milano, 2011, 169-177.
7 PETROLINO E., Enchiridion sul diaconato, «La restaurazione del diaconato permanente in Italia, n. 45», Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, 479
8 PETROLINO E., Enchiridion sul diaconato, « I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme, n. 8», op.cit., 507.
9 Ibid., n. 40, 519.
10 PETROLINO E., Enchiridion sul diaconato, «La restaurazione del diaconato permanente in Italia, n. 44», op.cit., 479





----------
torna su
torna all'indice
home